[A] Sull’(in)idoneità di una delibera di Giunta Comunale ad incidere sull’aggiudicazione di un appalto ove manchi un formale provvedimento di esercizio del potere di autotutela ed a determinare l’effetto privatistico del recesso da un contratto d’appalto. [B] Sulla distinzione tra sospensione legittima ed illegittima dei lavori in materia di appalto pubblico nella vigenza dell’art. 24 del d.m. 145/2000. [C] Sulla sorte delle riserve in caso di risoluzione di un contratto d'appalto pubblico. [D] Sulle condizioni necessarie ai fini della legittimità della sospensione dei lavori di un appalto pubblico disposta dalla p.a. per cause di forza maggiore a mente dell’art. 133 del d.p.r. 554/1999 e dell’art. 24 del d.m. 145/2000, con particolare riguardo alla durata della predetta sospensione. [E] Sulla natura e rilevabilità dell’eccezione di inadempimento. [F] Sull’onere dell’impresa appaltatrice di provare l’esistenza e la quantificazione del danno in materia di sospensione illegittima dei lavori di un appalto pubblico nella vigenza dell’art. 25, co. 2 del d.m. 145/2000. [G] Sulla facoltà del Giudice di diminuire d’ufficio il risarcimento relativo al danno subito dall’appaltatore per illegittima sospensione dei lavori di un appalto pubblico. [H] Sull’onere probatorio in materia di interessi compensativi.
SENTENZA N. ****
[A] Deve escludersi che, nel caso di specie, il rapporto di appalto possa ritenersi già sciolto, per effetto del “recesso” che, secondo la prospettazione del Comune convenuto, lo stesso avrebbe dichiarato con la deliberazione di Giunta n. 313 del 21/07/2015, e dal quale discenderebbe l’inammissibilità della domanda riso...